Sez. 3, Sentenza n. 399 del 03/02/1975 (Rv. 373647 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROVA - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROVA - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
Il principio secondo il quale, in materia di responsabilita extracontrattuale, spetta all'attore che agisce per il risarcimento del danno dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno non comporta necessariamente che il giudice debba acquisire tale dimostrazione dal materiale probatorio offerto dall'attore, ben potendo la prova esser anche esclusivamente presuntiva, purche basata su circostanze comunque acquisite al processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)