diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6162 del 05/03/2020 (Rv. 657159 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Invalidità della procura rilasciata per l'appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657159-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)