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Sez. 3, Sentenza n. 25810 del 10/12/2009 (Rv. 610399 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Invalidità della procura rilasciata per l'appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610399-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI

La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)