Sez. 3, Sentenza n. 25810 del 10/12/2009 (Rv. 610399 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Invalidità della procura rilasciata per l'appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI
La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)