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Sez. 1, Sentenza n. 8387 del 20/09/1996 (Rv. 499683 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Valore di un complesso aziendale - Avviso di rettifica del valore dichiarato - Elementi di valutazione - Ubicazione, tipo di attività, ditta - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499683-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di imposta di registro, la motivazione dell'avviso di rettifica del valore di un complesso aziendale, con riguardo all'avviamento commerciale - non essendo questo valutabile comparativamente, in ragione della sua specificità e inerenza alle aziende singolarmente considerate - deve ritenersi congrua, qualora l'ammontare di quest'ultimo sia desunto dalla capacità di profitto dell'azienda apprezzabile sulla base di indici (o criteri) valutativi tra i quali rientrano elementi quali la felice ubicazione del punto vendita, il tipo di attività svolta, il prestigioso "nome" dell'azienda.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)