Sez. U, Sentenza n. 5783 del 26/10/1988 (Rv. 460312 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - PER ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ENUNCIAZIONE DEL CRITERIO ASTRATTO EVENTUALMENTE DIMESSO DA QUELLO MENZIONATO DALLA LEGGE - IDONEITÀ - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI UNA MOTIVAZIONE ADEGUATA - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA DI UNA MOTIVAZIONE ADEGUATA - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DELL'UFFICIO - OGGETTO - RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE A CRITERI NON UTILIZZATI DALL'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - ELEMENTI EXTRATESTUALI CONOSCIBILI DAL CONTRIBUENTE ANCHE SE NON ALLEGATI - RILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - PER ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ENUNCIAZIONE DEL CRITERIO ASTRATTO EVENTUALMENTE DIMESSO DA QUELLO MENZIONATO DALLA LEGGE - IDONEITÀ - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI UNA MOTIVAZIONE ADEGUATA - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA DI UNA MOTIVAZIONE ADEGUATA - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DELL'UFFICIO - OGGETTO - RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE A CRITERI NON UTILIZZATI DALL'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - ELEMENTI EXTRATESTUALI CONOSCIBILI DAL CONTRIBUENTE ANCHE SE NON ALLEGATI - RILEVANZA.*
In materia di imposte di registro ed INVIM, l'avviso di accertamento di maggior valore, per essere idoneo allo scopo cui è destinato, deve essere corredato da una motivazione che assicuri il duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e di consentire al contribuente l'Esercizio giudiziale del diritto di difesa, e, pertanto, deve contenere almeno l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore, con le eventuali specificazioni ed illustrazioni richieste dalla fattispecie, sempre che, in ipotesi di criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, risulti (anche implicitamente) l'inutilizzabilità od insufficienza di questi in relazione alle peculiarità del rapporto tributario. In difetto di una motivazione rispondente ai suddetti requisiti, il giudice tributario, davanti al quale venga impugnato l'avviso di accertamento, deve dichiarare la nullità dell'atto (discendente, pur in Mancanza di un'espressa comminatoria di legge, dalla sua inidoneità allo scopo), senza poter conoscere del merito. In presenza, invece, dei requisiti medesimi, l'ufficio, in detta Sede contenziosa, ha l'Onere di provare la sussistenza dei concreti elementi di fatto che, nel quadro del parametro prescelto, giustifichino il "quantum" accertato, restando esclusa l'allegabilità di criteri diversi da quelli enunciati nell'avviso (salvo il potere di rinnovare l'atto entro il termine di legge), mentre al contribuente è consentito di dimostrare l'infondatezza della maggior pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'ufficio. (nell'enunciare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno puntualizzato che il giudice del merito, nel vagliare la sufficienza della motivazione dell'accertamento, deve tenere conto anche degli elementi extratestuali.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., DPR 06/12/1977 num. 914 art. 1, DPR 06/12/1977 num. 914 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)