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Sez. L, Sentenza n. 20378 del 28/09/2007 (Rv. 600165 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Facoltà del lavoratore di riscattare gli anni di studio universitario - Diritto di natura disponibile - Esercizio di tale diritto - Successiva rinuncia al riscatto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600165-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO

In tema di computo del periodo di servizio ai fini del trattamento di quiescenza, di cui all'art. 10 comma 6 della legge 27 dicembre 1989 n. 417, la facoltà del lavoratore di riscattare gli anni di studio universitario integra un diritto di natura disponibile, poiché attraverso il libero esercizio di tale diritto il dipendente consegue il beneficio di vedere la propria anzianità contributiva incrementata; l'art. 2 comma 4 del d.P.R. n. 351 del 1998, il quale dispone che la domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, non contrasta con tale principio, poiché in questo caso la legge comunque tutela l'interesse all'incremento dell'anzianità che, con l'emissione del provvedimento, risulta soddisfatto (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la rinuncia al beneficio del riscatto fino all'emissione del provvedimento definitivo di pensione).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1973 num. 477 art. 15 CORTE COST., Legge 27/12/1989 num. 417 art. 10 com. 6, DPR 08/04/1998 num. 351 art. 2 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)