Sez. L, Sentenza n. 137 del 09/01/2003 (Rv. 559531 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI | Facoltà del lavoratore di riscattare gli anni di studio universitario - Diritto di natura disponibile - Esercizio di tale diritto - Successiva rinuncia al riscatto con richiesta di restituzione delle somme già corrisposte - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI
La facoltà del lavoratore di riscattare gli anni di studio universitario, al fine del conseguimento dei benefici di carriera e di retribuzione - ove prevista in forma di espressa clausola negoziale - integra un diritto di natura disponibile, sicché con il libero esercizio di tale diritto il dipendente consegue il beneficio di vedere la propria anzianità contributiva incrementata del periodo del corso di laurea, nell'ambito del regime assicurativo che tale beneficio assicura, né può più successivamente il dipendente medesimo - ove non sia prevista la facoltà di revoca - rinunciare al riscatto e domandare la restituzione delle somme già a tale fine versate.
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1958 num. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)