Sez. 5, Sentenza n. 16895 del 31/07/2007 (Rv. 600932 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Omesso versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa - Conseguenze - Iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni ed interessi ex art. 51 legge n. 413 del 1991 - Previa notifica dell'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di IVA, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata prevista dall'art. 49 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa legittima l'erario ad iscrivere direttamente a ruolo gli importi dovuti per imposte, soprattasse e sanzioni in base al disposto dell'art. 51, comma 8, della suddetta legge n. 413 del 1991, senza necessità della previa notifica dell'avviso di rettifica od accertamento prevista dagli artt. 56 e 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51 com. 8, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51 com. 49, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)