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Sez. 5, Sentenza n. 27085 del 18/12/2006 (Rv. 596279 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dell'IVA - Omesso versamento di quanto dovuto - Recupero - Procedimento - Iscrizione a ruolo - Termini - Art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Notificazione della cartella al contribuente - Artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596279-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riguardo alle somme dovute in base alla dichiarazione integrativa per l'IVA presentata ai sensi dell'art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in caso di omesso versamento l'amministrazione finanziaria provvede al recupero, a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ancorché tale procedura in origine non fosse normativamente prevista per le imposte indirette e per l'IVA in particolare. Pertanto, senza che possa distinguersi tra le ordinarie dichiarazioni di imposta e quelle integrative effettuate in sede di condono - atteso che ogni peculiarità delle rispettive discipline viene meno nella fase della riscossione a mezzo ruolo, che è il sistema unitario di recupero di ogni tipo di tributo ed entrata dello Stato (art. 63 e segg. del d.P.R. n. 43 del 1988) -, l'iscrizione a ruolo va effettuata, come nelle ipotesi di cd. controllo formale di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dove la liquidazione semplicemente si sovrappone alla dichiarazione, mancando una pretesa ulteriore rispetto al dichiarato), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e la notificazione della cartella deve comunque avvenire entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui il ruolo è consegnato al concessionario (artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973), termine da considerarsi perentorio per non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all'azione del fisco (cfr. Corte cost., ord. n. 107 del 2003 e sent. n. 280 del 2005), essendo perciò evidente che la norma dell'art. 51, comma 8, della legge n. 413 del 1991 va interpretata in senso coerente con la disposizione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)