Sez. 1, Sentenza n. 1211 del 04/02/1992 (Rv. 475575 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Approvazione - In genere | Bilancio e relazioni di amministratori e sindaci - Obbligo degli amministratori o del presidente dell'assemblea di darne, a richiesta, lettura - Sussistenza - Esclusione.
Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Approvazione - In genere
L'adempimento degli incombenti di cui all'art. 2432, terzo comma cod.civ. - che, in tema di approvazione del bilancio della società per azioni, prescrive che lo stesso resti depositato in copia presso la sede sociale, unitamente alle relazioni di amministratori e sindaci, durante i quindici giorni precedenti l'assemblea che deve discuterlo, e che i soci possano prenderne visione finché non sia approvato - esaurisce ogni dovere di pubblicità e di informazione dei soci, i quali dal mancato esercizio della facoltà di prendere visione degli atti ritualmente depositati non possono far discendere ulteriori incombenze a carico degli amministratori o del presidente dell'assemblea, come quello di dare lettura, a richiesta, di tali atti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2432
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)