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Sez. U, Sentenza n. 27 del 21/02/2000 (Rv. 534171 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE | Diritto del socio di chiedere informazioni e chiarimenti - In sede di assemblea di approvazione di bilancio - Sussistenza - Presupposti - Risposta - Caratteri - Sufficienza e adeguatezza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534171-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)