Sez. 3, Sentenza n. 607 del 27/01/1981 (Rv. 411093 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENTE RETROATTIVITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENTE RETROATTIVITA.*
Alla legge 8 gennaio 1979 n 2 in materia di prelazione e di riscatto agrario, stante la dichiarata finalita di superare i contrasti dottrinari e giurisprudenziali e la pluralita di tesi interpretative, e le cui Disposizioni - con particolare riguardo alla disciplina del termine del versamento del prezzo - sono prive di autonomia ed hanno un senso solo se coordinate con quelle preesistenti (art 8, legge 26 maggio 1965 n 590 e legge 14 agosto 1971, n 817) di cui chiariscono il significato e l'ambito di efficacia, deve riconoscersi natura interpretativa, con la conseguente sua retroattivita. (Conf 4297/80, mass n 408165; (Conf 4017/80, mass n 407932; (Conf 1596/80, mass n 405178; (Conf 1184/80, mass n 404676).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)