Sez. 3, Sentenza n. 1596 del 10/03/1980 (Rv. 405178 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DISCIPLINA EX LEGGE N 2 DEL 1979 - CARATTERE INTERPRETATIVO - RETROATTIVITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DISCIPLINA EX LEGGE N 2 DEL 1979 - CARATTERE INTERPRETATIVO - RETROATTIVITA.*
Alla legge 8 gennaio 1979 n 2 in materia di prelazione e riscatto agrario, le cui Disposizioni - ed in ispecie la disciplina del termine del pagamento del prezzo e della sua decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia riconosciuto il diritto di riscatto in caso di sua contestazione - sono prive di autonomia ed hanno un senso solo se coordinate con quelle dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 e della legge 14 agosto 1971 n.817, di cui chiariscono il significato e l'ambito di efficacia, deve riconoscersi carattere interpretativo, con la conseguente sua retroattivita, in conformita alla qualifica espressamente attribuitale dal legislatore. (V 2289/74, mass n 370672; (Conf 5900/79, mass n 402574; (Conf 5002/79, mass n 401661; (Conf 2490/79, mass n 398811).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)