Sez. 1, Sentenza n. 2628 del 18/11/1972 Ud. (dep. 03/04/1973) Rv. 123684 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - DIRITTO DI DIFENDERSI PERSONALMENTE - ASSISTENZA O RAPPRESENTANZA DI UN DIFENSORE - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - DIRITTO DI DIFENDERSI PERSONALMENTE - ASSISTENZA O RAPPRESENTANZA DI UN DIFENSORE - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Il diritto di difendersi personalmente previsto dall'art 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo non e considerato un diritto primario, accompagnato, da una facultas alternativa di assistenza ma e collocato alla pari con il diritto di farsi assistere, o addirittura rappresentare, da un difensore di fiducia. Non e, quindi, riscontrabile alcuna violazione del detto principio allorche l'imputato si sia avvalso dell'opera di un professionista legale ed abbia avuto ogni possibilita di organizzare con lui la propria difesa, procurandosi copie degli Atti occorrenti allo scopo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 124, Costituzione art. 24 com. 2, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)