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Sez. 1, Sentenza n. 5818 del 10/04/1981 Ud. (dep. 13/06/1981) Rv. 149330 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - AUTODIFESA E OBBLIGATORIETÀ DELLA DIFESA TECNICA - CONTRASTO TRA IL VALORE DELLA NORMA DELLA CONVENZIONE E QUELLA DEL CODICE DI RITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149330-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - AUTODIFESA E OBBLIGATORIETÀ DELLA DIFESA TECNICA - CONTRASTO TRA IL VALORE DELLA NORMA DELLA CONVENZIONE E QUELLA DEL CODICE DI RITO - ESCLUSIONE.*

La convenzione europea dei diritti dell'uomo, nello stabilire che ogni imputato ha diritto di difendersi da sè medesimo o mediante l'assistenza di un difensore, non pone all'imputato l'alternativa di scegliere l'autodifesa o la difesa tecnica, ma tende ad assicurare, sempre e comunque, il diritto alla difesa sì che il sistema della difesa giudiziaria penale adottato dall'ordinamento italiano ed imperniato sul concorso dell'attività difensiva dell'imputato con quella del difensore tecnico, non contrasta con il principio affermato dalla convenzione, dato che la difesa tecnica non esclude né comprime la difesa personale, ma la integra con attività più incisiva ed efficace, assicurando all'imputato maggiori garanzie. (Conf. Mass. N. 142647; (Conf. Mass. N. 139230; (Conf. Mass. N. 123684).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 124, Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)