Sez. 2, Sentenza n. 807 del 29/01/1999 (Rv. 522756 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Pronunzia secondo equità - Violazione di norme processuali (nella specie, art. 112 cod. proc. civ.) - Controllo da parte della Cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Il giudice di pace, allorché decide secondo equità, alla stregua del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. , come modificato dall'art. 21 della legge n. 374 del 1992, è comunque tenuto alla osservanza delle norme processuali, in quanto il nuovo testo di detto articolo non ha " deformalizzato " il giudizio di equità. Ne consegue che la violazione del principio procedimentale secondo il quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda (art. 112 cod.proc.civ.) integra un vizio della sentenza - anche se pronunciata secondo equità - denunciabile con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)