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Sez. 3, Sentenza n. 6257 del 02/05/2002 (Rv. 554049 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Venire meno della condizione di sospetta potenziale parzialità - Effetti - Fattispecie relativa a decisione adottata dal collegio in composizione non comprendente il magistrato ricusato.
Stato
decisa il 2002-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554049-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In tema di ricusazione (manifestazione processuale, come l'astensione, dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale) quando la condizione di sospetta parzialità, anche a livello potenziale, viene a mancare per qualsiasi causa (nella specie, perché la decisione è stata adottata da un collegio nella cui composizione non figurava più il magistrato ricusato), l'esigenza dell'imparzialità è assicurata, e l'istanza di ricusazione perde effetto. Ne consegue che il ricusante non ha interesse a dolersi della nullità della sentenza così pronunciata, ed il relativo motivo di censura è inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)