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Sez. 4, Sentenza n. 9507 del 05/04/1988 Ud. (dep. 28/09/1988) Rv. 179257 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - IMPUTATO - DICHIARAZIONE GENERICA DI IMPUGNAZIONE - MOTIVI ATTINENTI SOLO INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179257-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - IMPUTATO - DICHIARAZIONE GENERICA DI IMPUGNAZIONE - MOTIVI ATTINENTI SOLO INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ.*

In tema di impugnazione, anche l'imputato ha Obbligo, pena l'inammissibilità, di procedere alla notificazione del gravame, nelle forme e nel termine di cui all'art. 202 cod. proc. pen., a tutte le altre parti del processo, qualora la generica dichiarazione (di impugnazione) venga precisata con la presentazione di motivi attinenti solo gli interessi civili. (Conf mass n 166808; (Conf mass n 170470; (Conf mass n 175371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)