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Sez. U, Sentenza n. 10448 del 13/10/1984 Ud. (dep. 21/11/1984) Rv. 166808 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ - TERMINI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166808-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ - TERMINI - DECORRENZA.*

Poiché il contenuto dell'impugnazione è determinato dalla valutazione complessiva della dichiarazione e dei motivi deve ritenersi proposta "per i soli interessi civili", cioè limitata alla statuizione delle sentenze concernenti la responsabilità civile e le spese, l'impugnazione che risulti così circoscritta dai motivi, che possono essere presentati contestualmente o successivamente alla dichiarazione generica. Ne discende che, ai sensi dell'art. 202 comma secondo cod. proc. pen., è inammissibile l'impugnazione la cui dichiarazione - seguita da motivi specificamente concernenti i soli interessi civili - non sia stata notificata alle altre parti nel termine di tre giorni dalla sua presentazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)