Sez. U, Sentenza n. 10448 del 13/10/1984 Ud. (dep. 21/11/1984) Rv. 166808 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ - TERMINI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ - TERMINI - DECORRENZA.*
Poiché il contenuto dell'impugnazione è determinato dalla valutazione complessiva della dichiarazione e dei motivi deve ritenersi proposta "per i soli interessi civili", cioè limitata alla statuizione delle sentenze concernenti la responsabilità civile e le spese, l'impugnazione che risulti così circoscritta dai motivi, che possono essere presentati contestualmente o successivamente alla dichiarazione generica. Ne discende che, ai sensi dell'art. 202 comma secondo cod. proc. pen., è inammissibile l'impugnazione la cui dichiarazione - seguita da motivi specificamente concernenti i soli interessi civili - non sia stata notificata alle altre parti nel termine di tre giorni dalla sua presentazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)