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Sez. 2, Sentenza n. 1946 del 08/10/1968 Ud. (dep. 29/03/1969) Rv. 110890 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CONSEGNA DI ASSEGNO POSTDATATO - CONDIZIONE PERCHE COSTITUISCA RAGGIRO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110890-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CONSEGNA DI ASSEGNO POSTDATATO - CONDIZIONE PERCHE COSTITUISCA RAGGIRO - FATTISPECIE.*

La consegna di un assegno, postdatato costituisce raggiro idoneo alla configurazione del delitto di truffa quando l'accettazione del titolo da parte del prenditore sia effetto della maliziosa condotta dell'agente, che, al fine di trarre in inganno l'accettante e di vincerne la resistenza a ricevere, in luogo del denaro contante, quel titolo di credito, gli abbia assicurato mendacemente la esistenza della relativa provvista in banca ed abbia profittato di altre particolari circostanze. (fattispecie in cui l'imputato si era deliberatamente recato in una campagna il pomeriggio di venerdi per procedere a taluni acquisti e sull'assegno dato in pagamento aveva apposto la data del successivo lunedi, col pretesto che il sabato e la domenica la banca restava chiusa.) (V.109804, anno 1968 104832, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)