Sez. 2, Sentenza n. 9032 del 04/05/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166285 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACQUISTO DI MERCE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - ASSEGNI POSTDATATI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TRUFFA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACQUISTO DI MERCE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - ASSEGNI POSTDATATI - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TRUFFA - CONDIZIONI.*
Commette il reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen., colui che acquisti merce con assegni postdatati di rilevante valore, poi risultati emessi a vuoto, ove il momento conclusivo del contratto e della consegna degli assegni in cambio della merce ricevuta sia stato preceduto da lunga trattativa, costituita, da parte dello acquirente, da una serie di artifici, di raggiri e di messe in scena, idonei ad ottenere la credibilità da parte dell'altro contraente, sì da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte. (Conf mass n 110890; (Conf mass n 117026; (Conf mass n 118121; (Conf mass n 121240; (Conf mass n 126641; (Conf mass n 132336).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)