Sez. 4, Sentenza n. 2686 del 24/10/1986 Ud. (dep. 04/03/1987) Rv. 175265 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPLICABILITÀ DELLE NORME - CONTENUTO - DATORE DI LAVORO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPLICABILITÀ DELLE NORME - CONTENUTO - DATORE DI LAVORO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di infortuni sul lavoro, le norme antinfortunistiche sono applicabili sin dall'inizio della fase lavorativa ed esigono un continuo controllo e a tale Obbligo non adempie il datore di lavoro che si allontani, anche temporaneamente, dal cantiere, non predisponendo tutte le cautele, non fornendo utili cinture di sicurezza e mezzi idonei ad evitare la caduta del lavoratore, né vigilando sull'uso effettivo dei pochi mezzi antinfortunistici esistenti sul posto, né imponendo neppure l'uso delle cinture, del tipo a vita, di cui abbia dotato il cantiere. Per scagionarsi da ogni responsabilità, infatti, l'imprenditore non può limitarsi ad impartire Disposizioni o esortazioni affinché il lavoro non si svolga in spregio alle Disposizioni antinfortunistiche, ma occorre la prova rigorosa di aver compiuto Atti specifici precisi ed inequivoci intesi ad impedire l'insorgere di pericoli in danno degli operai.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)