Sez. 1, Sentenza n. 4148 del 11/11/1976 (Rv. 382823 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI COL CONCORDATO - CONTESTAZIONE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PREVIA NUOVA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI COL CONCORDATO - CONTESTAZIONE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PREVIA NUOVA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In tema di concordato preventivo, la convocazione del debitore in camera di consiglio, ai sensi degli artt 137 primo comma e 186 secondo comma della legge fallimentare, per la contestazione di inadempienze agli obblighi assunti con il concordato, consente al tribunale di dichiarare il fallimento senza necessita di una nuova convocazione. I diritti di difesa del debitore, infatti, vengono pienamente assicurati, in quanto la dichiarazione di fallimento costituisce effetto dell'eventuale fondatezza di quelle contestazioni e si fonda su presupposti (qualita di imprenditore del debitore e suo stato di insolvenza) gia accertati in Sede di ammissione alla procedura del concordato preventivo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)