diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5263 del 15/06/1987 (Rv. 453840 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - LIMITI - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - GIUDIZIO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453840-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - LIMITI - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - GIUDIZIO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Le sentenze di proscioglimento dell'imputato per amnistia non hanno efficacia vincolante nel giudizio civile nel quale si propongono domande dipendenti dal fatto costituente il reato estinto, se non limitatamente ai fatti obiettivi che il giudice penale abbia dovuto eventualmente accertare, ai fini della qualificazione giuridica degli stessi o della comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, quando l'applicazione dell'amnistia sia condizionata dalla derubricazione del reato ovvero dall'esclusione di una aggravante. L'interpretazione, ai detti effetti, della sentenza penale è istituzionalmente compito del giudice del merito, come in ogni caso di giudicato esterno, ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi logico-giuridici di motivazione. (Conf 3858/84, mass n 435807, sulla seconda parte; (Conf 3333/82, mass n 421302, sulla seconda parte; (Conf 5606/80, mass n 409460, sulla prima parte; (Conf 3780/76, mass n 382823, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)