Sez. 3, Sentenza n. 3941 del 25/11/1975 (Rv. 378214 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DI APPREZZAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DI APPREZZAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, il giudice del merito ha un ampio potere di apprezzamento e di valutazione, in base all'id quod plerumque accidit, ed il relativo giudizio non e censurabile in Sede di legittimita, qualora sia stato compiuto sulla base di un esame globale della situazione, in riferimento ai soli fatti accertati che diano la possibilita della valutazione stessa e pur senza una minuziosa e specifica dimostrazione dei singoli elementi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)