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Sez. 2, Sentenza n. 1036 del 19/02/1981 (Rv. 411580 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411580-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*

Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il giudice non e tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli Forma il suo convincimento complessivo, bastando all'uopo che egli mostri di avere tenuto presenti tutti i dati di fatto risultanti dalla espletata istruzione probatoria per considerare equa la Determinazione che egli faccia, dei fattori costitutivi dell'ammontare liquidato. (Conf 3941/75, mass n 378214; (Conf 1439/67, mass n 328091; (Conf 351/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)