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Sez. U, Sentenza n. 2097 del 24/05/1975 (Rv. 375831 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DELIBERA COMUNALE ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA CON LA FISSAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - AMBITO D'EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1975-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375831-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DELIBERA COMUNALE ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA CON LA FISSAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - AMBITO D'EFFICACIA.*

La delibera con la quale il consiglio comunale, in applicazione della legge 5 marzo 1963 n 246, istituendo l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, abbia fissato la data di riferimento per la Determinazione dell'incremento imponibile, ove sia annullata dal consiglio di stato, in Sede giurisdizionale, diviene inoperante erga omnes, trattandosi di un atto amministrativo di contenuto normativo e con portata generale nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'imposta. (V 1930/72, mass n 359013).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 5 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)