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Sez. U, Sentenza n. 1458 del 10/02/1992 (Rv. 475651 - 01)

Arbitrato - In genere | Devoluzione ad arbitri delle controversie con il privato contraente e non impugnabilità del lodo - Previsione in un capitolato di oneri - Predisposto dalla Pubblica Amministrazione con D.M. - Disposizioni relative - Illegittimità - Disapplicazione - Ammissibilità - Previsione di patti in deroga e mancata previsione, nel singolo contratto, della deroga - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475651-01

Arbitrato - In genere

Qualora le disposizioni di un capitolato d'oneri, predisposto dalla Pubblica amministrazione con decreto ministeriale, prevedano la devoluzione ad arbitri delle controversie con il privato contraente, nonché la non impugnabilità del lodo, e poi consentano alle parti di stipulare patti in deroga (nella specie, artt. 55 e 61 del D.M. 20 ottobre 1938 inerente alle forniture in favore dell'Amministrazione militare), la mancata previsione, nel singolo contratto, di tale deroga non tocca la natura obbligatoria dell'arbitrato e la sua riconducibilità ad una fonte diversa dall'accordo negoziale. Ne discende l'illegittimità e disapplicabilità di dette disposizioni, alla stregua del principio, evincibile dagli artt. 24 e 102 della Costituzione, secondo cui l'arbitrato postula una libera e concorde scelta delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DM Difesa 20/10/1938 art. 55, DM Difesa 20/10/1938 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)