Sez. 1, Ordinanza n. 575 del 21/07/1995 (Rv. 493372 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE | Competenza arbitrale - Deroga ex art. 16 legge n. 741 del 1981 - Contrasto di detta norma con gli artt. 24 primo comma e 102 primo comma Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE
La questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, comma primo, e 102, comma primo, della Cost., dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 - il quale dispone che, in deroga alle disposizioni degli artt. 43 e segg. del Capitolato generale sulle opere pubbliche di competenza del Ministro dei Lavori Pubblici (d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara oppure nel contratto in caso di trattativa privata - non è manifestamente infondata, atteso che, per quanto riguarda le controversie nascenti dai contratti di appalto di opere pubbliche soggetti all'applicazione del succitato art. 16 della legge n. 741, la regola della competenza del giudice ordinario viene rovesciata, nel senso che la competenza ordinaria in tale materia è quella arbitrale e non quella giudiziaria e che tale regola può essere derogata soltanto in modi che non consentono alle parti - a seguito di unilaterale scelta - di adire il giudice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)