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Sez. L, Sentenza n. 3978 del 01/04/1992 (Rv. 476514 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Vizi dell'atto amministrativo non preclusivi dell'esame del merito - Per difetto di contestazione e di notificazione - Effetti - Esame della pretesa sanzionatoria - Divieto - Estinzione dell'obbligazione civilistica per contributi evasi e somme aggiuntive - Esclusione - Giudizio relativo nonostante la nullità della ordinanza ingiunzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476514-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere

Il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, attraverso l'impugnazione dell'atto tende all'accertamento negativo della pretesa fatta valere dall'autorità amministrativa, con la conseguenza che il rilievo di eventuali vizi dell'atto medesimo, salvo che non siano per legge preclusivi dell'esame del merito, non consente al giudice di concludere il procedimento con una mera pronunzia di invalidazione, imponendosi, invece, in applicazione del generale principio di assorbimento della invalidazione nell'impugnazione, l'accertamento in ordine alle suddette pretese. Pertanto, in caso di ordinanza- ingiunzione emessa da istituto previdenziale non solo per irrogazione delle sanzioni amministrative, ma anche per il recupero dei contributi evasi e delle relative somme aggiuntive, l'eventuale nullità dell'atto, fatto valere con l'opposizione, per mancata osservanza delle garanzie procedimentali (di contestazione dell'infrazione e di notificazione) imposti dalla citata legge n. 689 del 1981 - ed operanti con riguardo sia all'obbligazione sanzionatoria, sia all'obbligazione civilistica, per contributi e somme aggiuntive, trattandosi di pretese affermate nell'unitario procedimento amministrativo - mentre preclude l'esame del merito della pretesa sanzionatoria, in quanto per espressa disposizione della stessa legge, la suddetta inosservanza comporta l'estinzione della relativa obbligazione (art. 14, ultimo comma,), non spiega analogo effetto con riguardo all'obbligazione civilistica, della quale il giudice adito deve conoscere, nonostante la nullità della impugnata ordinanza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)