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Sez. 1, Sentenza n. 10798 del 29/10/1998 (Rv. 520210 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Violazione commessa dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni - Contestazione mossa al solo dipendente e non anche al datore di lavoro in qualità di responsabile solidale - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520210-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di infrazioni amministrative, e con riguardo all'obbligazione solidale dell'imprenditore e del dipendente prevista dall'art. 6, comma terzo della legge 689/81, il predetto vincolo di solidarietà assume rilevanza nel solo caso in cui l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non anche nel caso in cui (come nella specie) la contestazione risulti mossa nei confronti del solo dipendente, al quale non è, pertanto, riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co - obbligato solidale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)