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Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010 (Rv. 613168 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Opposizione - Posizione processuale dell'opponente - Amministratore di condominio - Autorizzazione all'opposizione da parte dell'assemblea - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613168-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)