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Sez. 2, Sentenza n. 860 del 07/02/1980 (Rv. 404300 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - OPPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE A DECRETO INGIUNTIVO - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA - AUTORIZZAZIONE DELLA ASSEMBLEA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404300-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - OPPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE A DECRETO INGIUNTIVO - SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA - AUTORIZZAZIONE DELLA ASSEMBLEA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Poiche l'opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e cosi di legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio e tale posizione non muta nei successivi gradi del giudizio, indipendentemente dall'iniziativa dei mezzi di gravami adoprati, l'amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione nonche alla successiva impugnazione della decisione che l'abbia decisa, non ha necessita della autorizzazione dell'assemblea condominiale, a termini del secondo comma dell'art 1131 cod civ. (V 5698/79, mass n 402296; (V 537/78, mass n 389841; (V 1603/77, mass n 385311).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)