Sez. 2, Sentenza n. 1203 del 25/02/1982 (Rv. 419083 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - DISCIPLINA EX ART. 1458, PRIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - DISCIPLINA EX ART. 1458, PRIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla compravendita di una determinata quantità di merce, da consegnarsi in successive partite entro determinati termini, deve ritenersi possibile la risoluzione parziale del contratto per inadempimento del venditore, che non estenda i suoi effetti alle partite già consegnate, in applicazione analogica dei principi fissati dall'art. 1458 primo comma cod. civ. per il caso del contratto ad esecuzione continuata o periodica, quando risulti che ad un frazionamento della quantità corrisponde un frazionamento dell'interesse del compratore adempiente, sicché per la parte eseguita siasi verificata la soddisfazione definitiva del minore interesse del compratore, e costui ne abbia fatto domanda qualora risulti che il compratore medesimo abbia ricevuto, con la parte di merce conseguita, un'utilità che, in relazione a quella originariamente perseguita con il contratto stesso sia apprezzabile. (V 3/67, mass n 325596; (V 578/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)