Sez. 3, Sentenza n. 3 del 03/01/1967 (Rv. 325596 - 01)
VENDITA - VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE - INADEMPIMENTO DI SINGOLE PRESTAZIONI - VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO COMPLESSIVO DEL NEGOZIO - EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA RISOLUZIONE.*
VENDITA - VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE - INADEMPIMENTO DI SINGOLE PRESTAZIONI - VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO COMPLESSIVO DEL NEGOZIO - EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA RISOLUZIONE.*
Nelle vendite a consegne ripartite le diverse prestazioni e controprestazioni, sebbene scaglionate nel tempo, si ricollegano tutte ad un unico rapporto negoziale. Tale nesso originario, da cui le diverse consegne sono necessariamente legate, importa che l'inadempimento circoscritto a singole prestazioni va riguardato con riferimento al contenuto economico del contratto nel suo complesso, anche se - analogamente a quanto dispone l'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - la risoluzione del rapporto puo essere pronunciata limitatamente alla parte non ancora eseguita, ferma restandone l'efficacia per la parte gia eseguita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)