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Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 04/06/1968 (Rv. 333515 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONI IN FORMA SPECIFICA PER CONSEGNA O RILASCIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NATURA - CONSEGUENZE - DOMANDE RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333515-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONI IN FORMA SPECIFICA PER CONSEGNA O RILASCIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NATURA - CONSEGUENZE - DOMANDE RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITA.*

Il giudizio che segue l'opposizione all'esecuzione e un vero e proprio giudizio di cognizione nel quale, non ostando limiti stabiliti dalla legge, e consentito al creditore procedente - che ha veste sostanziale e processuale di convenuto - di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga al primo o ad esso si sostituisca per una esecuzione diversa da quella iniziata. (Conf. 1459-63, 1282-63, 163-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)