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Sez. 1, Sentenza n. 3849 del 07/06/1988 (Rv. 459059 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CREDITORE CONVENUTO FONDATA SU TITOLO DIVERSO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OPPOSIZIONE SVOLTA IN ORDINE A CREDITO COSTITUITO DALL'ASSEGNO PROVVISORIO CONCESSO IN CAUSA DI DIVORZIO, ED A RICONVENZIONALE PER IL PAGAMENTO DEI RATEI DELL'ASSEGNO RICONOSCIUTO DALLA SENTENZA DI DIVORZIO.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459059-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CREDITORE CONVENUTO FONDATA SU TITOLO DIVERSO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OPPOSIZIONE SVOLTA IN ORDINE A CREDITO COSTITUITO DALL'ASSEGNO PROVVISORIO CONCESSO IN CAUSA DI DIVORZIO, ED A RICONVENZIONALE PER IL PAGAMENTO DEI RATEI DELL'ASSEGNO RICONOSCIUTO DALLA SENTENZA DI DIVORZIO.*

Il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, è consentito al creditore procedente (che ha veste sostanziale e processuale di convenuto) di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo. (principio affermato con riguardo a fattispecie in cui, contestatosi dall'opponente il credito - costituito dall'assegno provvisorio concesso in pendenza della causa di divorzio - per il quale era stato intimato precetto, l'opposta aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento dei ratei dell'assegno riconosciutole dalla sentenza di divorzio con la conferma del precedente provvedimento presidenziale). (V 1645/68, mass n 333433; (Conf 1690/68, mass n 333515).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)