Sez. 1, Sentenza n. 9060 del 05/12/1987 (Rv. 456327 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - IN GENERE - REVOCAZIONE CONTRO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - IN GENERE - REVOCAZIONE CONTRO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE.*
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 395 prima parte e n. 4 cod. proc. civ., pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza del 30 gennaio 1986, il termine per proporre la revocazione delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione -in caso di notificazione delle stesse (art. 326 cod. proc. civ.)- è di trenta giorni, come previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., analogamente a quello della revocazione contro le sentenze delle corti d'appello alle quali, nei limiti ed ai fini indicati, debbono essere equiparate le decisioni pronunciate dalla Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)