Sez. L, Sentenza n. 738 del 07/02/1989 (Rv. 461777 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE SENTENZE RESE DALLA CORTE DI CASSAZIONE - TERMINE - SENTENZE RESE PRIMA DELLA SENTENZA DEL 30 GENNAIO 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA DEL 1986 - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE SENTENZE RESE DALLA CORTE DI CASSAZIONE - TERMINE - SENTENZE RESE PRIMA DELLA SENTENZA DEL 30 GENNAIO 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA DEL 1986 - INAMMISSIBILITÀ.*
A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dello art. 395 prima parte e n. 4 cod. proc. civ., pronunciata con sentenza del 30 gennaio 1986 dalla Corte costituzionale, i termini per proporre la revocazione delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione coincidono con quelli previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. per la revocazione proposta contro le sentenze delle corti di appello, alle quali decisioni, nei limiti ed ai fini indicati, le prime devono essere equiparate, restando esclusa - nell'ipotesi in cui la revocazione riguardi sentenze della Corte di Cassazione anteriori alla data di pubblicazione della citata pronuncia d'illegittimità costituzionale - la possibilità di far decorrere da tale data i termini anzidetti. (V 9060/87, mass n 456327; (V 1814/87, mass n 451177).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)