Sez. 5, Sentenza n. 8669 del 02/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150380 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
La speciale tenuità del danno, ai fini della sussistenza o meno dell'attenuante, deve essere determinata con riferimento al momento della consumazione del reato e non già con riferimento al momento successivo in cui, per una qualsiasi causa, il danno stesso sia stato contenuto o eliminato. (nella specie, vertendosi in tema di falso in assegno, si è escluso che il pagamento dell'assegno, dopo il protesto, comportasse l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)