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Sez. 5, Sentenza n. 8669 del 02/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150380 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150380-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

La speciale tenuità del danno, ai fini della sussistenza o meno dell'attenuante, deve essere determinata con riferimento al momento della consumazione del reato e non già con riferimento al momento successivo in cui, per una qualsiasi causa, il danno stesso sia stato contenuto o eliminato. (nella specie, vertendosi in tema di falso in assegno, si è escluso che il pagamento dell'assegno, dopo il protesto, comportasse l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)