Sez. 2, Sentenza n. 3762 del 09/07/1981 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153151 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA - SPEDIZIONE CON "RICEVUTA DI RITORNO" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA - SPEDIZIONE CON "RICEVUTA DI RITORNO" - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 169 ultimo comma cod. proc. pen., a differenza dell'art. 140 cod. proc. civ., non prescrive, ai fini della perfezione della notifica, la raccomandata con ricevuta di ritorno. La omissione o la incompletezza di tale avviso non comportano, allo stato attuale della legislazione, alcuna nullità di ordine processuale, poiché la prova della ricezione e della data di ricezione della raccomandata può facilmente essere data a mezzo del registro delle consegne delle raccomandate e della relativa certificazione dell'ufficio postale. (Conf mass n 151217).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)