diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1472 del 25/06/1981 Cc. (dep. 04/12/1981) Rv. 151217 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA - SPEDIZIONE CON AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151217-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA - SPEDIZIONE CON AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La notifica degli Atti prevista dall'art. 169 ultimo comma cod. proc. pen. non richiede che la raccomandata sia spedita con avviso di ricevimento; spetta all'interessato dimostrare che il plico non gli è giunto o gli è giunto in ritardo. (per l'Invalidità della notificazione senza avviso di ricevimento o quando questo non sia agli Atti, Conf. Mass. Nn. 147477, 145159, 142294, 141155, 137484, 129738 e 126567; per la validità, con raccomandata senza avviso di ricevimento, Conf. Mass. Nn. 143700, 142826, 140768, 135742, 134157, 133545, 131413, 130594, 128729 e 089218; nel senso che la prova della ricezione va desunta o dalla cartolina di ritorno o dalla altra documentazione, Conf. Mass. Nn. 147845, 145109, 139585, 136363, 134405, 131069, 130954 e 128337; Corte costituzionale, 4 maggio 1972, n. 77; nel senso che è sufficiente la prova che la raccomandata sia stata spedita, spettando all'interessato provare la mancata ricezione, Conf. Mass. Nn. 149579, 145893, 142676, 142082, 140381, 137395, 136741, 131389, 129860, 125342 e 125245; nel precedente senso, precisando che non è necessario che agli Atti vi sia la ricevuta di ritorno, Conf. Mass. Nn. 148793 e 142306).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)