Sez. 1, Sentenza n. 112 del 09/01/2003 (Rv. 559502 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO | Indennità di asservimento - D.P.C.M. 23 aprile 1992, in tema di distanze di rispetto dagli impianti elettrici - Riferimento ai soli fabbricati - Conseguenze - Area priva di vocazione edificatoria - Rilevanza di detta disciplina ai fini della determinazione dell'indennità - Esclusione.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO
In tema di servitù di elettrodotto, l'art. 5, primo comma, del D.P.C.M. 23 aprile 1992, nello stabilire la necessità di adottare, in relazione a determinate linee elettriche aeree esterne, le distanze di rispetto ivi indicate, fa testuale riferimento soltanto all'ipotesi che si tratti di "fabbricati" (adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungata), con la conseguenza che tale disciplina è irrilevante ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, qualora sull'area interessata non esistano fabbricati, né ne sia consentita la realizzazione (nella fattispecie, il suolo era destinato a parco urbano ed alla realizzazione di impianti ricreativi, sportivi e culturali).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., DPCM 23/04/1992 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)