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Sez. 1, Sentenza n. 26265 del 02/12/2005 (Rv. 585365 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO | Indennità di asservimento - Determinazione - Perdita di valore della proprietà residua - Indennizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585365-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

Riguardo alla determinazione dell'indennità di asservimento per elettrodotto, mentre va inclusa la diminuzione del valore del fondo a seguito dell'imposizione della servitù, non è invece indennizzabile l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (vicinanza del traliccio ad un fabbricato), riguardando limitazioni legali della proprietà, che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in posizione di vicinanza con l'opera pubblica, ferma restando l'eventuale, autonoma, indennizzabilità per la "proiezione" dei conduttori dell'elettrodotto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)