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Sez. 5, Sentenza n. 9192 del 23/09/1996 Ud. (dep. 21/10/1996) Rv. 205942 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità per omissione - Omissione relativa ad un enunciato significativo dell'atto - Necessità - Omissione consistente nella mancata formazione dell'atto - Sussistenza del reato - Esclusione - Fattispecie nel caso di omessa timbratura del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro.
Stato
decisa il 1996-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205942-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Il reato di falso ideologico per missione non può riguardare l'atto nella sua interezza assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo complesso, deve essere formato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che costituisse falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte di un medico di una struttura pubblica, del cartellino segnatempo in occasione di temporanei allontanamenti dall'ospedale dovendosi ritenere ogni singola annotazione sul cartellino atto autonomo e non parte di un atto complessivo attestante la ininterrotta permanenza in ospedale del sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)