Sez. 5, Sentenza n. 44288 del 21/09/2004 Ud. (dep. 12/11/2004) Rv. 230113 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Cartellino segnatempo - Omessa timbratura - Brevi allontanamenti dal luogo di lavoro - Sussistenza del reato - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non costituisce il reato di falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte del dipendente, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro, atteso che tale strumento di verifica della presenza nell'orario di lavoro non può essere considerato rappresentativo di un unitario atto di attestazione del periodo di tempo complessivamente speso in ufficio dal dipendente, bensì di distinti atti di attestazione, ciascuno relativo alle ore di ingresso e di uscita dall'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)