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Sez. 1, Ordinanza n. 22960 del 09/07/2026 (Rv. 679387-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità - Continuità aziendale indiretta - Conseguenze FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679387-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale, secondo un criterio di legalità sostanziale, riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, sia a parametro di legittimità della proposta nell'ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule; conseguentemente, nel caso di continuità indiretta, fondata sull'offerta di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l'entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l'offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.

CCII [ rnc : art = 0084 00, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0087 00, com = 0001, gen = LS, ln = L, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)