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Sez. 1, Ordinanza n. 9605 del 15/04/2026 (Rv. 678274-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità.
Stato
decisa il 2026-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678274-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.

CCII [ rnc : art = 0047 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0112 00, gen = LS, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)