Sez. U, Sentenza n. 18506 del 20/08/2009 (Rv. 609235 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Regolarizzazione contributiva e assicurativa con riferimento a prestazioni lavorative rese in periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La richiesta di regolarizzazione contributiva e assicurativa rivolta nei confronti del datore di lavoro pubblico in relazione a prestazioni lavorative rese presso la P.A. in periodo anteriore al 30 giugno 1998 è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la P.A. che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all'ente pubblico utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all'ente previdenziale e di pagare i relativi contributi, sia attraverso una regolare assunzione, sia con un rapporto affetto da nullità che, però, non produce effetti, ex art. 2126 cod. civ., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)