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Sez. U, Sentenza n. 8519 del 29/05/2012 (Rv. 622473 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ambito di applicazione - Prestazioni lavorative di fatto - Inclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622473-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina transitoria ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica anche nel caso in cui la domanda si fondi sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell'ente pubblico, in quanto l'esecuzione delle prestazioni lavorative integra il fatto costitutivo dei diritti del lavoratore di cui all'art. 2126 cod. civ., disposizione che viceversa non tutela l'aspettativa del lavoratore per la prosecuzione del rapporto. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per i diritti - anche di natura contributiva e assicurativa - maturati dal prestatore d'opera sulla base dell'esecuzione del rapporto fino al 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)